statuto
Il presente Statuto (denominato anche “Statuto”) disciplina le attività della Fondazione Belt and Road – Italian Food and Feed Promotion, (o “società”) senza scopo di lucro, in seguito denominata “Fondazione BRIFF”.
La BRIFF opera al fine della promozione dei rapporti bilaterali tra Italia e Cina secondo la strategia ”One belt, one road” .
ARTICOLO 1 FINALITÀ
La Fondazione BRIFF non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo la promozione e la cooperazione commerciale tra imprese italiane e cinesi nel settore agroalimentare e mangimistico nel rispetto della legislazione italiana e cinese e svolge la sua attività in ambito nazionale ed internazionale.
Le attività della Fondazione BRIFF sono indirizzate a:
- favorire l’incontro tra operatori italiani e cinesi interessati a sviluppare rapporti commerciali trai due Paesi nell’ottica “One belt, one road”;
- favorire la conoscenza della legislazione italiana e cinese inerente il settore agroalimentare e mangimistico;
- agevolare l’interlocuzione con le Autorità competenti dei due Paesi per favorire il commercio e risolvere eventuali contenziosi;
- promuovere la cultura di una buona alimentazione secondo i valori delle tradizioni dei due Paesi;
- promuovere la formazione e l’informazione delle imprese riguardanti le attività di esportazione di alimenti e mangimi;
- fornire assistenza tecnico-legale alle imprese agroalimentari e mangimistiche;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori delle attività della Fondazione e il pubblico;
- erogare premi e borse di studio anche a cittadini stranieri;
- promuovere l’esportazione, in particolare di alimenti e mangimi, dall’Italia verso Paesi e regioni “Belt and road”
A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può:
- instaurare rapporti di collaborazione con Amministrazioni ed Istituzioni Pubbliche, Enti, Associazioni di categoria italiane ed estere;
- stipulare convenzioni e contratti con Istituti, Agenzie governative e non, Associazioni e privati;
- essere riconosciuta da parte delle Autorità governative o Agenzie cinesi come ente di verifica dei requisiti per esportazione di alimenti e mangimi secondo la legislazione cinese.
ARTICOLO 2 SEDE
La sede legale della Società è a Roma ,in Piazza di Campitelli, 2 00186 a Roma – ITALY, e qualsiasi cambio di sede legale deve essere approvata dal Consiglio d’Amministrazione, in appresso denominato “Consiglio”senza che ciò comporti una modifica dello Statuto.
Il Consiglio individua, secondo le necessità, sedi operative della Fondazione. Fino a deliberazione del Consiglio la Sede operativa è situata in Piazza di Campitelli, n.2 , 00186 Roma – ITALY
ARTICOLO 3 PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle quote di partecipazione dei soci fondatori, dalle quote associative, dalle donazioni e dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie.
Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:
- le quote associative;
- i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- gli eventuali contributi ed elargizioni destinati all’attuazione degli scopi statutari.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
ARTICOLO 4 SOCI
I membri della fondazione sono distinti in:
- Soci fondatori
- Soci aderenti
- Soci emeriti
Per soci fondatori si intendono le persone fisiche o i rappresentanti legali delle Associazioni che firmano l’atto costitutivo della Fondazione.
Per soci aderenti si intendono le persone fisiche o le Associazioni che aderiscono, successivamente all’atto costitutivo, alla Fondazione con una quota di partecipazione che viene definita dal Consiglio d’amministrazione.
Per soci emeriti, in numero non superiore a 5, si intendono personalità del mondo economico, politico, tecnico-scientifico, italiane o cinesi che condividono le finalità della Fondazione. La nomina di socio emerito deve essere approvata, a maggioranza, dal Consiglio d’amministrazione su proposta di uno dei soci; in prima applicazione la nomina viene fatta a maggioranza da parte dei soci fondatori.
Sono Organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- l’Assemblea dei soci
- Il Direttore esecutivo
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 5 membri di cui 3 nominati dai soci fondatori e due dai soci aderenti.
Il C.d.A. resta in carica 2 anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più Consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.
Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.
Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di quattro mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.
ARTICOLO 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono Organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- l’Assemblea dei soci
- Il Direttore esecutivo
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 5 membri di cui 3 nominati dai soci fondatori e due dai soci aderenti.
Il C.d.A. resta in carica 2 anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più Consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.
Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.
Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di quattro mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.
ARTICOLO 6 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
– approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
– delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
– delibera gli incrementi del patrimonio;
– dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
– delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche o Associazioni;
– provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
– provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
– provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
– delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
– delibera eventuali regolamenti;
– delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
– delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 11.
I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettuate in relazione all’esercizio delle funzioni attribuite.
ARTICOLO 7 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri, anche mediante teleconferenza.
La convocazione è fatta dal Presidente, per via telematica con conferma di ricezione, con invito scritto contenente l’indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita almeno 10 giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato 48 ore prima dell’ora fissata per la riunione .
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e da altro componente nominato segretario della riunione.
ARTICOLO 8 POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
– firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati se non di pertinenza del Direttore esecutivo;
– sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
– cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il vice Presidente o il membro del Consiglio più anziano d’età.
I componenti del Consiglio d’amministrazione non ricevono alcun compenso per la partecipazione alle riunioni se non un ragionevole rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.
ARTICOLO 9 IL DIRETTORE ESECUTIVO
Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità di indiscussa capacità morale, elevate competenze tecnico-scientifiche e gestionali nei settori di interesse della Fondazione.
Il direttore esecutivo è incaricato di:
a) provvedere al disbrigo degli affari correnti della Fondazione;
b) elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro della Fondazione e presentarli al Consiglio d’Amministrazione:
c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;
d) garantire che la Fondazione svolga i propri compiti secondo le esigenze della stessa e e dei suoi soci
e) preparare lo stato delle entrate e delle spese ed eseguire il bilancio della Fondazione;
f) svolgere i compiti affidati dal Consiglio d’Amministrazione.
ARTICOLO 10 COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio d’Amministrazione tra soggetti che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili.
Il Collegio dei Revisori dura in carica 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, viene nominato un altro revisore dei conti.
Il Collegio esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.
ARTICOLO 11 ASSEMBLEA DEI SOCI
Si tiene una volta l’anno e partecipano i Soci Fondatori, aderenti ed emeriti ed elegge i rappresentanti del Consiglio d’amministrazione. L’Assemblea ha un compito propositivo nei confronti del Consiglio d’amministrazione e ad essa viene presentata, da parte del Presidente del Consiglio d’amministrazione la relazione annuale entro il 30 maggio di ciascun anno.
ARTICOLO 12 ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 maggio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l’anno in corso ed entro il 30 marzo il bilancio consuntivo entro il 30 marzo dell’anno successivo.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
ARTICOLO 13 DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.
ARTICOLO 14 LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
Il Consiglio d’Amministrazione, con la maggioranza dei quattro quinti può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari
In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Il patrimonio che resterà all’esaurimento della liquidazione sarà ripartito tra i soci Fondatori, in proporzione alle quote iniziali versate al momento dell’atto costitutivo della Fondazione e per la rimanente parte ai soci aderenti in proporzione alle quote versate per l’adesione.
ARTICOLO 15 NORME APPLICABILI
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le leggi che disciplinano la materia.
